SICUREZZA CANTIERI

La sicurezza nell'ambito di luoghi di lavoro è normata dal Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); la parte relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri temporanei o mobili, è concentrata nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili.

Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.

Il Testo Unico sulla sicurezza specifica i ruoli e le responsabilità che ha ogni attore del processo come il committente, il direttore lavori e il coordinatore della sicurezza. Ad esempio, il datore di lavoro ha l’obbligo di redige per la pianificazione della sicurezza il Piano operativo di sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato.

Il coordinatore della sicurezza, invece, è una figura chiave che si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere. La figura si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Secondo il D.Lgs 81/2008 redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori pubblici o privati. Deve essere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e la sua idoneità deve essere verificata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, che eventualmente può richiedere anche che vengano apportati degli aggiornamenti.
L'obbligo di verificare che le disposizioni prescritte e indicate nel PSC vengano applicate spetta al datore di lavoro dell'impresa affidataria, inoltre, prima dell'inizio dei lavori, tutti i rappresentanti di sicurezza devono averne una copia.