L'Attestato di Prestazione Energetica, da cui APE, è un documento che fornisce informazioni in merito alle prestazioni energetiche di un edificio/immobile.
La sua redazione è obbligatoria nelle seguenti casistiche:
Casi di esclusione dell'APE:
I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
- edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione.
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
- i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.